Guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti; ecco cosa dice la legge
il Codice della Strada esprime diverse condizioni per le quali è vietato mettersi alla guida di un veicolo (non necessariamente a motore).
Se l’articolo 186 si occupa della guida in stato di ebrezza, l’articolo 187 (Art 187 cds) disciplina la “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”.
Scopriamo meglio quando si configura questa fattispecie di reato, come se ne accerta la sussistenza e quali sono le sanzioni previste.
- Indice articolo
- Cosa dice l’articolo 187 del CDS
- Quali sanzioni sono previste dal CDS per la violazione di questo articolo
- Come si esegue l’accertamento circa l’assunzione di sostanze allucinogene o stupefacenti
- Revoca, sospensione, ritiro della patente e del veicolo
- Cosa succede in caso di recidiva
- Link esterni di approfondimento
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Cosa dice l’articolo 187 del CDS
Come anticipato l’articolo 187 del Codice della Strada si occupa della guida in stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti.
Partiamo da un elemento base: quali sono le sostante stupefacenti? C’è un testo unico di riferimento (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), propriamente il DPR 309 del 9 ottobre 1990.
In questo decreto sono allegate cinque tabelle che indicano quali sono le sostanze considerate stupefacenti:
- oppio e i materiali ottenuti, anche chimicamente, dalle sostanze oppiacee;
- foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale e le sostanze da esse estraibili;
- sostanze anfetaminiche ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
- sostanze ottenute per sintesi o semisintesi;
- piante, sostanze naturali o sintetiche che provochino allucinazioni o distorsioni sensoriali gravi;
- preparati contenenti suddette sostanze;
- qualsiasi sostanza produca effetti sul sistema nervoso centrale provocando dipendenza (fisica o psichica).
Rientrano tra le sostanze stupefacenti la cannabis, i barbiturici e i medicinali che contengono sostanze attive psicotrope o stupefacenti.
L’assunzione di queste sostanze provoca un’alterazione psico-fisica delle capacità di guida, concentrazione, visione distorta e offuscata, percezione alterata, rallentamento dei riflessi, stato confusionale del conducente, motivo per cui il mettersi alla guida in queste condizioni costituisce un reato.
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Quali sanzioni sono previste dal CDS per la violazione di questo articolo

Il comma 1 dell’articolo 187 del Codice della Strada stabilisce che il conducente in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti è punito con una sanzione amministrativa che va da 1500€ a 6000€.
Contestualmente è previsto anche l’arresto e la reclusione da 6 mesi a un anno e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.
La durata della sospensione viene raddoppiata nel caso in cui il conducente responsabile del reato non fosse il proprietario del veicolo.
Va poi considerato il caso in cui il conducente in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti provochi un incidente stradale.
Le pene previste vengono automaticamente raddoppiate a prescindere dalla sospensione della patente che viene revocata.
Inoltre, così come stabilito dall’articolo 222 del Codice della Strada, sono previste sanzioni amministrative accessorie nel caso in cui la violazione di una delle norme, tra cui quelle dell’articolo 187, provocasse danni e lesioni a persone.
Per l’articolo 187, così come per quanto previsto dalla guida in stato di ebbrezza, si considera un’aggravante il reato commesso tra le ore 22 e le 7.
In questi casi la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.
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Come si esegue l’accertamento circa l’assunzione di sostanze allucinogene o stupefacenti

Gli organi di Polizia hanno facoltà di sottoporre il conducente, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, agli accertamenti qualitativi non invasivi, anche tramite l’utilizzo di appositi apparecchi portatili.
È importante chiarire che, secondo quanto previsto dall’orientamento della giurisprudenza, perché si abbia il reato previsto dall’articolo 187 del Codice della Strada, devono sussistere due condizioni.
La prima è che il conducente stia guidando un veicolo in stato di alterazione psico-fisica e la seconda che detta alterazione sia provocata dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
A differenza di quanto accade con la guida dello stato di ebrezza non sono quindi sufficienti i rilievi sintomatici per effettuare l’accertamento, ma l’agente che esegue l’accertamento può consigliare di accompagnare il conducente presso la struttura sanitaria più vicina per eseguire gli esami per verificare lo stato di alterazione.
Questo perché è necessario avere un referto che specifici il tipo e la quantità di sostanze presenti nell’organismo e l’eventuale correlazione con lo stato di alterazione.
Cosa succede nel caso in cui il conducente si rifiutasse di sottoporsi a tale controllo?
Il comma 8 dell’articolo 187 del Codice della Strada prevede che il conducente si rifiuti del tutto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi preliminari, che il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti eseguiti da personale sanitario su campioni di mucosa o fluido, che il conducente si rifiuti di essere accompagnato presso la struttura sanitaria per il relativo prelievo o che il conducente si rifiuti di sottoporsi all’accertamento per le cure mediche previste in caso di incidente.
Per queste tipologie di rifiuti è prevista la sanzione amministrativa che va da 1500€ a 6000€, l’arresto da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e, contestualmente, l’ordine che il conducente si sottoponga a visita medica.
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Revoca, sospensione, ritiro della patente e del veicolo
Per quel che concerne la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope è sempre prevista la revoca nel caso in cui il reato è commesso da “conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati”.
Inoltre la patente è revocata nel caso in cui il conducente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti provochi un incidente stradale.
La patente è invece sospesa da 1 a 2 anni in tutti i casi di accertamento di guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti e laddove il prefetto ordinasse che il conducente si sottoponga a visita medica.
In quest’ultimo caso la sospensione avviene in via cautelare fino all’esito dell’esame di revisione.
La patente di guida viene ritirata nel caso in cui gli esiti dell’accertamento non fossero immediatamente disponibili (e fino al loro esito) depositandola presso il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore.
In caso di guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti l’articolo 187 del Codice della Strada prevede sempre la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, a meno che questi non sia di proprietà di terzi.
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Cosa succede in caso di recidiva
Nel caso di recidiva, ovvero l’accertamento del medesimo reato in un biennio, comporta la revoca della patente.
La data di decorrenza da calcolare non è quella in cui è stato commesso il reato, ma quella nella quale è passata in giudicato la relativa sentenza.
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