Cosa si rischia (e come difendersi) quando si guida da ubriachi. Ecco tutto quello che c’è da sapere
Se ne parla sempre con grande attenzione e preoccupazione, specialmente a seguito di casi di cronaca che suscitano l’indignazione dell’opinione pubblica, ed è quindi doveroso fare chiarezza intorno alla guida in stato di ebbrezza.
È un reato a tutti gli effetti disciplinato da un articolo specifico, il 186 (e il 186-bis), del Codice della Strada che richiede alcune precisazioni per comprendere quali sono gli elementi previsti dalla legge, quali i rischi e le conseguenze e come evitarlo.
Quando si parla di guida in stato di ebbrezza si fa riferimento a quella condizione per cui il conducente di un veicolo ha un’alterazione psicofisica tale per cui non può garantire una guida sicura del mezzo.
Questo perché l’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche determina una riduzione dei riflessi, delle capacità intellettive e una distorsione della percezione della realtà; tutti elementi che inficiano la capacità di guidare in sicurezza un mezzo di trasporto.
Propriamente il raggiungimento dello stato di ebbrezza legale (quello considerato tale dalla legge) provoca, al livello minimo, uno stato di cambiamento dell’umore, nausea, vomito, sonnolenza, eccitazione emotiva, riduzione della capacità di giudizio e della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale, riflessi alterati, alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi.
- Indice articolo
- Cosa dice il CDS sulla guida in stato di ebbrezza
- Il Codice della Strada per i veicoli senza motore
- Aggravanti previste per la guida in stato di ebbrezza
- Approfondimento sul comma 2
- In che circostanze si verifica il ritiro, la revoca o la sospensione della patente
- Cosa succede in caso di recidiva e se intacca la fedina penale
- Possibilità di ricorso, patteggiamento o pene sostitutive
- Link esterni di approfondimento
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Cosa dice il CDS sulla guida in stato di ebbrezza

Come anticipato il Codice della Strada (CDS) prevede all’articolo 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” gli elementi per cui si costituisce questo reato e quali sono le conseguenze.
Il primo punto sancisce in maniera inequivocabile che “È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.
Per la legge italiana lo stato di ebbrezza si configura quando vi è un tasso alcolemico superiore a 0.5g/litro rilevati tramite il cosiddetto alcoltest (l’esame del tasso di alcol presente nel sangue del conducente di un veicolo) eseguito dalle forze dell’ordine.
È utile precisare fin da subito che il rifiuto di sottoporsi all’etilometro viene equiparato dalla legge italiana come la forma più grave di guida in stato di ebrezza, con tutto quello che ne consegue in termini di sanzioni amministrative, reclusione, sospensione della patente di guida e conseguenze.
A questo proposito, l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un’apposita tabella contenente le stime delle quantità di bevande alcoliche che, in base alla bevanda, al sesso, al peso corporeo e all’essere a stomaco vuoto o pieno determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza.
Le sanzioni previste dalla legge variano a seconda del grado alcolemico e si differenziano nelle seguenti soglie: 0.5, 0.8, 1.5.
- Tasso alcolemico tra 0.5 e 0.8g/litro – Sanzione amministrativo da 543€ a 2170€, sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente;
- Tasso alcolemico tra a 0.8 e 1.5g/litro – Sanzione amministrativa da 800€ a 3200€ con arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
- Tasso alcolemico superiore a 1.5g/litro – Sanzione da 1500€ a 6000€ con arresto da 6 mesi a 1 anno e sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. La sospensione raddoppia nel caso il conducente non fosse il proprietario del veicolo e il veicolo viene confiscato (a meno che non fosse di proprietà di soggetti non responsabili del reato). Se durante il biennio successivo vi è una recidiva del reato si incorre nella revoca della patente di guida.
Queste le sanzioni previste automaticamente al momento dell’accertamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza.
Sono poi da considerare le sanzioni previste in caso si provochi un incidente stradale (ed è quanto disciplinato dall’articolo 186-bis).
In questi casi le sanzioni precedentemente illustrate raddoppiano ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo (a meno che non sia di proprietà di soggetti estranei al reato e all’incidente).
Nei casi in cui l’incidente fosse provocato da conducenti con un tasso alcolemico superiore a 1.5g/litro vi è sempre l’automatica revoca della patente di guida.
Quanto detto cambia per i neopatentati (coloro che hanno meno di 21 anni di età e hanno conseguito la patente di guida da meno di 3 anni) e per coloro che svolgono servizi di trasporto per conto terzi con veicoli di massa superiore a pieno carico di 3.5 tonnellate (conducenti professionali).
Costoro non possono in alcun modo bere durante la guida e lo stato di ebbrezza si configura anche per un tasso alcolemico inferiore a 0.5g/litro.
In questi casi la pena amministrativa va da 168€ a 672€ con decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.
La sanzione e i punti tolti dalla patente raddoppiano nel caso in cui il conducente che guida in stato di ebrezza provoca un incidente.
Nel caso in cui il tasso alcolemico fosse tra 0.5 e 0.8g/litro la sanzione è aumentata di un terzo rispetto a quanto previsto ordinariamente così come l’aumento va da un terzo alla metà della pena prevista per i neopatentati e i conducenti professionali che hanno un tasso alcolemico superiore a 1.5g/litro.
Inoltre per i conducenti professionali che guidano mezzi di trasporto che prevedono la presenza di più di otto persone (escluso il conducente), laddove il tasso alcolemico fosse superiore a 1.5g/litro, è prevista anche la revoca immediata della patente.
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Il Codice della Strada per i veicoli senza motore
Si è soliti pensare che la guida in stato di ebrezza interessi solamente i conducenti di auto e moto o comunque mezzi di trasporto a motore.
Oltre ai casi di cronaca (come quello di un conducente multato per guida in stato di ebrezza di un cavallo) è doveroso fare riferimento all’articolo 47 del Codice della Strada che stabilisce la classificazione dei veicoli soggetti a detto codice e, quindi, sottoposti a quanto previsto dall’articolo 186.
I veicoli oggetto delle disposizioni dell’articolo 186 del Codice della Strada sono: veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi, slitte, ciclomotori, monoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche.
La guida, quindi, di qualsiasi di questi veicoli non può avvenire sotto l’effetto di sostanze alcoliche.
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Aggravanti previste per la guida in stato di ebbrezza

Un aspetto spesso sconosciuto o poco noto è quello legato alle aggravanti previste per la guida in stato di ebrezza.
È quanto previsto dal comma 2-sexies dell’articolo 186 del Codice della Strada per cui le ammende previste sono aumentate da un terzo alla metà “quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7”.
Di notte, quindi, la guida in stato di ebrezza costituisce un aggravante che comporta pene molto più severe.
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Approfondimento sul comma 2
Come anticipato il possesso o meno del veicolo costituisce una differenziazione importante per il tipo di sanzioni previste sia per il conducente che per il veicolo stesso.
Il comma 2 dell’articolo 186 del Codice della Strada, infatti, prevede che se il veicolo con il quale si commette il reato è proprietà di terzi la durata della sospensione viene raddoppiata.
Similmente la confisca del veicolo, prevista a seguito della sentenza di condanna, non si applica nel caso in cui il veicolo appartenesse a persona estranea al reato.
Allo stesso modo se la guida in stato di ebrezza provoca un incidente stradale viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, a meno che questi non sia di proprietà di terzi estranei all’illecito.
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In che circostanze si verifica il ritiro, la revoca o la sospensione della patente
Il ritiro, la revoca e la sospensione della patente sono delle sanzioni accessorie previste per la guida in stato di ebrezza.
Nonostante possano apparire simili comportano importanti differenze.
Il ritiro è la sanzione più lieve e si verifica quando il titolare della patente di guida ha commesso delle irregolarità. La patente viene ritirata se scaduta o nei casi in cui il conducente del veicolo abbia commesso un illecito che prevede questa sanzione; il ritiro si risolve ripristinando la situazione originaria e fino al termine previsto dall’autorità che ha emesso al sentenza di ritiro. In questi casi la patente viene fisicamente ritirata e restituita solamente al termine della sanzione.
La sospensione, invece, ha una durata variabile (da due settimane fino a 5 anni) e può essere disposta dalle autorità giudiziarie, ma anche dal Prefetto o dalla Motorizzazione. La sospensione si applica nei casi gravi, come quelli di recidiva di un medesimo illecito o reato e a seconda della gravità varia la sua durata.
La forma più grave è ovviamente la revoca che toglie al titolare della patente ogni titolo per poter guidare un veicolo. Viene disposta per i reati gravi ed è, a differenza del ritiro e della sospensione, un provvedimento irreversibile. Quella patente non potrà più essere recuperata e il soggetto coinvolto nella revoca dovrà, salvo specifici provvedimenti che lo vietino, sostenere un nuovo esame e non prima di due anni dalla revoca, prima di poter ottenere una nuova patente di guida.
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Cosa succede in caso di recidiva e se intacca la fedina penale
Nell’ordinamento giuridico italiano si parla di recidiva come dell’istituto per il quale vi è un’aggravante di un reato o di un illecito commesso.
Questa differisce tra quanto previsto nel Codice Penale e quanto stabilito, invece, nel Codice della Strada.
In quest’ultimo, infatti, la recidiva (che prevede la revoca della patente per chi guida in stato di ebrezza nel biennio successivo la prima condanna) scatta in automatico al verificarsi del secondo reato.
Reato che deve essere il medesimo e verificatosi nel biennio successivo che inizia con il passaggio in giudicato della sentenza e non con la data in cui è stato commesso il reato.
Va poi posta attenzione sulla fedina penale.
Essa è il certificato relativo a ogni individuo che contiene, in ordine cronologico, le condanne penali che sono passate in giudicato.
La guida in stato di ebrezza è un reato se si ha un tasso alcolemico superiore agli 0.8g/litro e quindi in automatico scatta l’inserimento di tale provvedimento all’interno della propria fedina penale.
La Corte Costituzionale ha precisato che c’è la possibilità di non intaccare la fedina penale anche per coloro che hanno ricevuto la condanna penale per la guida in stato di ebrezza.
Per farlo è necessario che il condannato accetti di svolgere un’attività socialmente utile non retribuita.
I cosiddetti lavori socialmente utili consentono, oltre a non macchiare la fedina penale, di far estinguere il reato, evitare la confisca e ridurre il periodo di sospensione della patente di guida.
Questo è possibile però solamente per quei reati che non hanno provocato un incidente stradale.
I cosiddetti lavori socialmente utili capaci di impedire di macchiare la fedina penale sono, come detto, delle attività non retribuite svolte liberamente da chi ha ricevuto la condanna a favore della collettività.
Tali lavori possono essere svolti presso enti statali, regionali, provinciali, comunali e i centri e le organizzazioni di volontariato e assistenza sociale o, ancora, gli enti di contrasto alle dipendenze.
Una volta accettata la conversione della pena in un lavoro socialmente utile il soggetto interessato viene sottoposto a un controllo da parte dell’ufficio locale che si occuperà anche di verificare che tale attività venga svolta correttamente in modo da rilasciare il giudizio positivo per mantenere la fedina penale pulita.
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Possibilità di ricorso, patteggiamento o pene sostitutive
Al termine di questa lunga e articolata panoramica su quelle che sono le sanzioni e le conseguenze della guida in stato di ebrezza è importante comprendere che, una volta notificato l’atto, è fondamentale richiedere un’assistenza legale qualificata, come quella offerta dai professionisti di Avvocato Ritiro Patente.
Questo perché sono diverse le strade e le strategie da attuare, dal ricorso al Giudice di Pace per evitare la sospensione della patente, alla valutazione del ricorso ai lavori socialmente utili, fino alla strategia difensiva da valutare per ridurre il più possibile la pena prevista.
L’aver commesso un illecito o un reato, infatti, non significa dover incorrere necessariamente nella maggior pena possibile.
L’assistenza legale si rivela indispensabile sia per la corretta gestione dell’iter processuale che per il rispetto delle procedure e delle scadenze entro le quali presentare ricorso agli organi competenti.
La gestione di una situazione di questo tipo è spesso molto delicata ma allo stesso tempo, se affidata a professionisti esperti e competenti non solo delle leggi, ma anche degli orientamenti della giurisprudenza, sapranno consigliare e guidare nella miglior strategia possibile per assicurare la pena minore e recuperare quanto prima la patente di guida e la facoltà di guidare un veicolo.
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Link esterni di approfondimento
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