Sanzioni, attenuanti e aggravanti per la guida in stato di ebbrezza dei neopatentati e dei conducenti professionali; ecco cosa c’è da sapere
La guida in stato di ebbrezza, ovvero la condizione per cui ci si mette alla guida di un veicolo dopo aver assunto una quantità tale di bevande alcoliche per cui le proprie capacità psicofisiche sono alterate, è disciplinata da due articoli del Codice della Strada: il 186 e il 186-bis.
Nello specifico l’articolo 186-bis si riferisce alla “Guida sotto l’influenza dell’alcol per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto o cose”.
Si tratta quindi di una specifica normativa per questa particolare categoria di conducenti di veicoli.
- Indice articolo
- Cosa dice l’articolo 186 bis e chi ha il divieto assoluto di consumare alcolici
- Le sanzioni specifiche per le categorie di persone incluse nell’articolo
- Le attenuanti
- Le aggravanti
- Link esterni di approfondimento
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Cosa dice l’articolo 186 bis e chi ha il divieto assoluto di consumare alcolici
L’articolo 186-bis del Codice della Strada si rivolge, come detto, a quattro categorie di persone:
- I conducenti che hanno meno di 21 anni di età e quelli che hanno conseguito la patente di guida B da meno di tre anni (neopatentati);
- I conducenti che svolgono l’attività di trasporto di persone, ovvero chi svolge servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e servizio di linea per trasporto di persone (articoli 85, 86 e 87);
- I conducenti che svolgono attività di trasporto di cose, ovvero chi svolge servizio di trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto di cose e trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza (articoli 88, 89 e 90);
- I conducenti di autoveicoli con una massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5t di autoveicoli trainanti un rimorchio, di autobus o altri veicoli destinati al trasporto di persone superiore a 8 (escluso il conducente) e di autoarticolati e autosnodati.
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Le sanzioni specifiche per le categorie di persone incluse nell’articolo

Per queste categorie di persone è espressamente vietato la guida dei rispettivi veicoli dopo aver assunto bevande alcoliche, tanto che lo stato di ebrezza si configura anche se superiore a 0g/litro.
Infatti laddove l’alcoltest rivelasse un tasso alcolemico nel sangue tra 0 e 0.5g/litro, il conducente andrebbe incontro a una sanzione amministrativa tra 168€ e 672€ che viene raddoppiata nel caso oltre alla guida in stato di ebrezza si fosse reso responsabile di un incidente stradale.
Nel caso in cui l’etilometro rilevasse un tasso alcolemico tra 0.5 e 0.8g/litro le sanzioni previste sono aumentate di un terzo.
Nel caso si un tasso alcolemico superiore a 1.5g/litro, invece, viene automaticamente revocata la patente e la sanzione amministrativa viene aumentata da un terzo alla metà della sua entità.
È prevista la revoca della patente anche in caso di recidiva (ripetizione del medesimo reato previsto dal Codice della Strada) nel triennio successivo (dove fa fede la data di passaggio in giudicato della sentenza, non quello del reato).
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Le attenuanti
Quando si parla di attenuanti per la guida in stato di ebrezza bisogna fare riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 186-bis.
Le attenuanti generiche (quelle che il giudice può considerare per la diminuzione della pena), infatti, che possono concorrere con le aggravanti non vengono considerate prevalenti o equivalenti a queste.
Per questo motivo la diminuzione della pena si opera sulla quantità della stessa ottenuta dall’aumento conseguente all’aggravante.
Questo significa che le attenuanti non potranno mai annullare le aggravanti e che la riduzione si applica alla pena aumentata dalle aggravanti stesse.
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Le aggravanti
A proposito di aggravanti: l’articolo 186-bis del Codice della Strada configura come aggravanti la guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico tra 0.5 e 0.8g/litro (comma 2 lettera a dell’articolo 186 del Codice della Strada) e la guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico tra 0.8 e 1.5g/litro e quello superiore a 1.5g/litro (comma 2 lettere b e c dell’articolo 186 del Codice della Strada).
Inoltre va posta attenzione all’eventualità che la guida in stato di ebbrezza comporti anche un incidente stradale.

Se una delle categorie di conducenti oggetto dell’articolo 186-bis provocasse un incidente con stato di ebbrezza tra 0 e 0.5g/litro si ha una sanzione pecuniaria di 336€ e una decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.
Laddove il tasso alcolemico fosse tra 0.5 e 0.8g/litro la sanzione pecuniaria sale a 1448€ e vengono decurtati 20 punti dalla patente di guida.
Nei casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1.5g/litro, invece, vi è il pagamento in forma ridotta della sanzione pecuniaria e la decurtazione di 20 punti dalla patente di guida.
Discorso a parte riguarda la guida in stato di ebrezza di conducenti con meno di 18 anni.
In questi casi laddove il tasso alcolemico fosse tra 0 e 0.5g/litro il conducente non potrà conseguire la patente di guida B prima del diciannovesimo anno di età.
Nel caso il tasso alcolemico fosse superiore a 0.5g/litro la patente di guida di categoria B non potrà essere conseguita prima del ventunesimo anno di età.
Infine va ricordato che il Codice della Strada prevede che il rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico viene configurato come il massimo del reato commesso per la guida in stato di ebbrezza, con tutte le conseguenze dal punto di vista delle sanzioni pecuniarie e della decurtazione dei punti dalla patente di guida.
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