Requisiti psicofisici e caratteristiche per il rilascio della patente: tutti i documenti e le procedure per ottenere l’idoneità alla guida
La patente è un documento che abilita alla guida per la circolazione dei veicoli e dei motoveicoli.
La libertà di circolazione è un diritto del cittadino regolato dalle leggi del Codice della Strada.
Per la legge è infatti assolutamente vietato guidare senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dall’ufficio competente della Direzione Generale per la Motorizzazione e non si possono guidare veicoli professionali se non si è in possesso di abilitazioni specifiche.
Per il trasporto di cose e persone bisogna avere la carta di qualificazione del conducente, o C.Q.C.
Per la guida dei taxi bisogna invece essere in possesso del certificato di abilitazione professionale o C.A.P.
In generale esistono diverse categorie di patente in base alle caratteristiche del veicolo da condurre.
In ogni caso la patente può essere rilasciata solo se si hanno i requisiti richiesti quali età, requisiti psicofisici, requisiti tecnici e requisiti morali.
Per ottenere la patente di tipo B è necessario aver compiuto i 18 anni, essere residenti in Italia ed aver superato dapprima una prova teorica e poi una prova pratica.
Bisogna inoltre avere una certificazione che attesti l’idoneità psico-fisica rilasciata da un medico abilitato che secondo l’articolo 119 comma 1 CDS rientra nell’elenco dei medici certificatori della Motorizzazione Civile.
Inoltre, ci sono due opzioni possibili per essere ritenuti idonei alla guida: frequentare e sostenere gli esami attraverso una scuola guida, oppure presentarsi direttamente come privatista presso la Motorizzazione.
In generale la documentazione necessaria per la richiesta della patente consiste in una domanda di iscrizione sull’apposito modello Tt22112 debitamente compilato e firmato, la ricevuta dei versamenti, la copia della carta di identità, due foto-tessera ed, appunto, il certificato di idoneità psico-fisica.
- Indice articolo
- Ogni quanto è necessario rinnovare la patente a seconda della fascia di età
- Cosa si intende per requisiti fisici di idoneità alla guida
- Cosa si intende per requisiti psichici di idoneità alla guida
- Cosa si intende per requisiti morali di idoneità alla guida (vedi articolo 120 del CDS)
- Approfondimento sul requisito di cittadinanza italiana per poter conseguire la patente
- Link esterni di approfondimento
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Ogni quanto è necessario rinnovare la patente a seconda della fascia di età
Il rinnovo della patente è una pratica che va rispettata e che deve essere fatta a cadenze regolari.
Per questo motivo è stato stabilito che la data di scadenza non va fatta coincidere con la data dell’ultimo rinnovo ma con la data di nascita del titolare per ricordarsene più facilmente ed evitare di incorrere in sanzioni amministrative ed al ritiro della patente stessa.
Il rinnovo della patente varia in base al tipo di licenza di guida ed all’età del conducente.
Per le patenti A e B è richiesto un rinnovo ogni 10 anni per i soggetti fino a 50 anni, per i conducenti di età compresa tra i 50 ed i 70 anni il rinnovo deve essere effettuato ogni 5 anni, oltre i 70 anni ogni 3 anni e dopo gli 80 anni ogni due anni.
Solamente nel caso in cui il titolare del documento fosse invalido il termine per il rinnovo si riduce a cadenza quinquennale fino ai 70 anni, dopodiché va fatto ogni 3 anni.
La patente di tipo D invece deve essere soggetta a rinnovo ogni 5 anni fino al compimento del 70esimo anno. Per le fasce di età successive valgono le regole per il rinnovo delle patenti A e B.
Il rinnovo può essere richiesto già quattro mesi prima della scadenza presso una scuola guida, l’ACI o la Motorizzazione Civile presentando una domanda ed una certificazione di idoneità rilasciata dal medico certificatore dell’ASL, della Motorizzazione o della scuola guida regolarmente iscritto nell’elenco dei medici abilitati della Motorizzazione Civile.
Bisogna inoltre consegnare una copia della carta di identità, del codice fiscale, della patente scaduta, due foto-tessera e la ricevuta dei versamenti.
Discorso a parte vale per le patenti speciali per disabili, invalidi civili e psichici.
In questo caso infatti la patente va rinnovata ogni 2-5 anni e il conducente insieme alla documentazione normalmente richiesta deve presentare anche una certificazione specialistica rilasciata da una struttura pubblica che riporti in maniera dettagliata la patologia e la terapia in corso.
Questo tipo di certificato ha una validità di 3 mesi a partire dalla data del rilascio.
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Cosa si intende per requisiti fisici di idoneità alla guida

L’articolo 119 del Codice della Strada sancisce che per poter conseguire la patente di guida è necessario essere in possesso di specifici requisiti fisici.
L’accertamento dei requisiti fisici è di competenza dell’ASL del territorio di appartenenza e più nello specifico del medico certificatore iscritto nell’elenco dei medici della Motorizzazione Civile.
La certificazione deve avere una data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda per la richiesta della patente.
Il richiedente deve essere in possesso di un’efficienza degli arti valutata senza l’uso delle protesi in base all’articolo 321 del Codice della Strada, deve avere un’acutezza visiva non inferiore a 7 decimi complessivi anche con l’uso di lenti correttive sancito dall’articolo 322 del Codice della Strada.
Per quanto concerne i requisiti uditivi, l’articolo 324 del Codice della Strada stabilisce che il conducente debba poter percepire da ciascun orecchio la voce di una conversazione a 2 metri di distanza.
Nel caso di patenti C e D sono richiesti anche i tempi di reazione a stimoli semplici e complessi acustici e luminosi.
I requisiti fisici variano inoltre da patente a patente e rappresentano una misura cautelare preventiva atta a garantire la sicurezza della circolazione stradale.
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Cosa si intende per requisiti psichici di idoneità alla guida

La patente di guida è un documento amministrativo che abilita alla circolazione stradale.
L’ articolo 119 CDS sancisce che per essere abilitati alla guida di un veicolo, oltre a sostenere un esame di teoria e di pratica è necessario essere in possesso dei requisiti psichici che determinano l’idoneità alla guida.
Il problema dell’idoneità psichica nasce quando esistono delle particolari condizioni di salute che non si manifestano dal punto di vista fisico ma che possono compromettere le capacità normalmente richieste dal Codice della strada e da altre leggi per la conduzione di un veicolo con il rischio per la comunità.
Il DPR 495/92 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada introduce il concetto di malattie invalidanti che possono incidere sulla salute psichica e che pertanto possono compromettere l’idoneità alla guida.
La patente di guida non deve pertanto essere rilasciata o rinnovata a tutti quei soggetti affetti da turbe psichiche in atto dovute a traumatismi o ad esiti di interventi chirurgici a carico del sistema nervoso centrale, a soggetti che soffrono di disturbi della personalità o di psicosi quando sono in una fase non compatibile con la sicurezza alla guida e ai conducenti che si trovano in uno stato di dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti.
La valutazione psico-diagnostica è di competenza della Commissione dell’ASL del territorio di appartenenza che ha funzione medico-legale.
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Cosa si intende per requisiti morali di idoneità alla guida (vedi articolo 120 del CDS)
Dal 2013 la verifica dei requisiti morali prevista dall’articolo 120 CDS, viene effettuata prima del rilascio della patente.
Prima della modifica normativa dell’articolo 120 in base al D.lgs. 59/2011 il controllo dei requisiti morali veniva fatto dal Prefetto dopo il rilascio della patente che poteva essere revocata nel caso in cui il conducente non risultasse idoneo per mancanza di requisiti.
Il nuovo articolo 120 CDS stabilisce che i requisiti morali sono indispensabili per il rilascio del titolo abilitativo previsto dall’articolo 116 CDS.
Non possono pertanto conseguire la patente o averne il rilascio tutti i soggetti che sono stati sottoposti a misure di sicurezza preventive o personali, quelli dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, quelli che sono stati sottoposti al divieto di guida perché condannati per omicidio colposo o perché hanno avuto la revoca della patente per due volte consecutive.
Non possono conseguire la patente tutti quei soggetti che in base all’articolo 120 CDS sono stati sottoposti ai divieti sanciti dall’articolo 75 e 75 bis del Dpr 309/1990.
Si tratta di soggetti che sono stati condannati per reati contro la persona ed il patrimonio, soggetti che durante il periodo in cui sono stati sottoposti a misure di sicurezza hanno esportato, importato o detenuto sostanze stupefacenti.
In generale per i soggetti ritenuti responsabili di aver esportato, importato o detenuto sostanze stupefacenti la patente può essere non concessa o revocata per un periodo fino a 3 anni secondo la tabella prevista dall’articolo 75 comma 1.
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Approfondimento sul requisito di cittadinanza italiana per poter conseguire la patente
Per poter richiedere la patente in Italia non basta avere il domicilio ma è indispensabile essere in possesso della residenza anche se si ha la cittadinanza di un altro Stato.
Hanno diritto alla richiesta della patente italiana i possessori di cittadinanza italiana residenti in Italia, i cittadini comunitari residenti in Italia, i cittadini extracomunitari residenti in Italia e con regolare permesso di soggiorno ed i cittadini cosiddetti apolidi che non hanno cittadinanza ma sono residenti e soggiornanti in Italia.
I cittadini stranieri in possesso di una patente di guida rilasciata in uno Stato Comunitario possono usarla senza chiedere la sostituzione.
I cittadini extraeuropei possono usare la loro patente per un anno, dopodiché sono obbligati a chiedere la conversione presso la Motorizzazione Civile o privatamente presso una scuola guida.
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Link esterni di approfondimento
- Articolo 116 Codice della Strada
- Articolo 120 Codice della Strada
- Articolo 119, 321, 322, 324 Codice della Strada
- Decreto Legislativo 59/2011
- Decreto del Presidente della Repubblica 495/92
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