Costi, documenti e procedure per richiedere il duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, furto o danneggiamento
Lo smarrimento o il furto del portafogli nel quale sono conservati tutti i principali documenti, non solo quelli d’identità, è un problema soprattutto per l’iter burocratico cui si deve andare incontro ed i costi che si devono fronteggiare per ottenere un duplicato.
Scopriamo quindi come comportarsi nel caso in cui si smarrisse la patente di guida, come richiedere il duplicato, a chi fare la denuncia e, ancora, quando la patente di guida si considera danneggiata a tal punto da non essere più valida e necessita quindi la sostituzione.
- Indice articolo
- Come effettuare la denuncia alla Polizia in caso di smarrimento della patente
- Patente duplicabile o non duplicabile cosa significa
- Quali documenti servono e quali sono i costi
- Cosa fare in caso di smarrimento mentre si è all’estero
- Cosa fare in caso di furto
- Cosa si intende con “patente distrutta”
- Casi particolari di persone extracomunitarie
- Link esterni di approfondimento
- Vuoi una consulenza legale?
Come effettuare la denuncia alla Polizia in caso di smarrimento della patente
La denuncia agli organi di Polizia è il primo atto da mettere in pratica appena ci si accorge di aver smarrito la patente.
Per farlo è sufficiente recarsi, entro le successive 48 ore da quando ci si è accorti dello smarrimento, presso la stazione dei Carabinieri più vicina, riferire l’accaduto e depositare la relativa denuncia, al cui completamento viene rilasciato un permesso di circolazione provvisorio
della durata di 90 giorni, che sostituisce temporaneamente la patente di guida e consente di guidare liberamente fino all’arrivo del duplicato.
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Patente duplicabile o non duplicabile cosa significa

Si può richiedere il duplicato solamente di una patente di guida duplicabile. Ci sono casi, infatti, in cui questo non è possibile. La patente di guida è duplicabile quando questa è presente nell’archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida, mentre in caso contrario la richiesta di duplicato è più articolata.
La patente non è duplicabile quando nell’archivio informatico nazionale non è presente il dato relativo alla scadenza o al numero o nel caso in cui vi fossero degli impedimenti.
Solitamente la patente di guida non è duplicabile per via dei dati che risultano illeggibili o per problemi di natura tecnica.
In caso di patente non duplicabile la richiesta andrà presentata o direttamente presso la Motorizzazione di zona o presso un’agenzia di pratiche auto abilitata.
Per sapere se la propria patente è duplicabile o meno e prevenire quindi complicazioni in caso di furto o smarrimento, è possibile iscriversi e accedere al Portale dell’Automobilista, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Dopo essersi registrati e aver inserito tutti i dati, infatti, si può accedere alla propria area personale ed effettuare la verifica sia della duplicabilità della patente di guida che del documento di circolazione.
Anche le agenzie di pratiche auto possono erogare questo servizio ma può essere richiesto il pagamento di un contributo.
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Quali documenti servono e quali sono i costi
Per poter richiedere il duplicato della patente di guida, contestualmente alla denuncia presso i Carabinieri bisogna portare un documento di identità in corso di validità e allegare alla pratica due fototessere.
Oltre al costo delle fototessere bisogna considerare quelli legati alle commissioni: la cifra è di 19€ comprensiva dei diritti di trasporto (10.20€), delle spese postali (6.86€) e delle commissioni (1.70€).
La richiesta di duplicato può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da un delegato, che deve però ovviamente avere con sé la delega firmata e una fotocopia del documento del delegante, da un’agenzia di pratiche auto o da un’autoscuola.
Si può anche fare riferimento al servizio di Denuncia vi@ web messo a disposizione dell’Arma dei Carabinieri grazie al quale compilare l’apposito form per inviare la domanda di duplicato in formato digitale ed evitare così di recarsi fisicamente presso la stazione dei Carabinieri.
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Cosa fare in caso di smarrimento mentre si è all’estero
Come comportarsi, invece, nel caso in cui lo smarrimento dei documenti avvenisse in un Paese diverso dall’Italia? A chi bisogna rivolgersi?
In questi casi è necessario fare riferimento alle forze di polizia locale e al consolato presso l’ambasciata italiana, dove si effettua una denuncia in modo tale che il consolato contatti la motorizzazione italiana che ha rilasciato la patente e verifichi se vi sono sospensioni, revoche e restrizioni
particolari attive.
In base alla specifica situazione viene rilasciato un documento provvisorio che consente la circolazione per un periodo di tempo limitato e che ha valore solamente nel Paese dove è stato rilasciato.
Quando si farà rientro in Italia bisognerà ripresentare la denuncia e seguire l’iter standard previsto dalla legge.
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Cosa fare in caso di furto

In caso di furto del portafoglio o della borsa all’interno del quale è conservata la patente, la procedura da seguire è la medesima prevista per lo smarrimento.
Anche i costi e i tempi sono gli stessi ed è necessario recarsi presso la stazione dei Carabinieri per la denuncia e la richiesta di duplicato.
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Cosa si intende con “patente distrutta”
Un caso particolare nel quale richiedere il duplicato è quello nel quale la patente è deteriorata.
Si considera tale la patente di guida nella quale non si leggono, totalmente o parzialmente, i dati anagrafici del titolare, la data di scadenza, gli estremi del documento o la fotografia dell’intestatario.
Per richiederne il duplicato è necessario compilare il modello TT 2112 presso la Motorizzazione Civile o compilarlo online tramite il Portale dell’Automobilista.
Inoltre bisogna versare 10.20€ sul conto corrente 9001 e 32€ sul c/c 4028, entrambi disponibili presso gli uffici postali e gli uffici della Motorizzazione Civile, e allegare le relative ricevute insieme a 2 nuove fotografie uguali in formato fototessera, alla pratica di richiesta del duplicato.
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Casi particolari di persone extracomunitarie
I cittadini extracomunitari, oltre ai documenti previsti per i cittadini comunitari, per richiedere il duplicato della patente di guida devono produrre il permesso di soggiorno, sia in originale che in fotocopia, e la carta di soggiorno, anch’essa sia in originale che in fotocopia.
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