Incidente stradale con lesioni personali colpose
Fino al 2016 le lesioni colpose derivanti da un sinistro stradale non costituivano un autonomo reato disciplinato dal Codice Penale perché le lesioni colpose stradali venivano considerate alla stregua di una circostanza aggravante del reato di lesioni personali colpose.
Tuttavia, visto il fenomeno dilagante dei sinistri stradali dovuti dalle condotte poco diligenti di chi si mette alla guida, per esempio dopo aver bevuto o fatto abuso di sostanze stupefacenti, il legislatore ha deciso di intervenire sul tema.
La fattispecie di reato in esame è stata ufficialmente introdotta nel nostro tessuto ordinamentale con la legge numero 41 del 2016, la quale ha modificato l’art. 590 bis del codice penale dedicato alle “lesioni personali stradali gravi o gravissime”.
Il motivo della decisione del legislatore è chiaro, ovvero stigmatizzare con una sanzione più severa, rispetto al mero aumento della pena, coloro che cagionano lesioni a causa di un sinistro stradale.
- Indice articolo
- Cosa si intende per lesioni colpose in un incidente stradale?
- Tipologie di lesioni colpose
- Quali sono le sanzioni previste?
- Lesioni colpose incidente stradale: aggravanti e attenuanti
- Cosa succede alla propria patente?
- Novità introdotte
- Domande frequenti
- Come trovo un avvocato?
- Link esterni di approfondimento
- Vuoi una consulenza legale?
Cosa si intende per lesioni colpose in un incidente stradale?
Il reato di lesioni colpose stradali si verifica quando un soggetto arreca ad un altro soggetto o a più soggetti, una lesione personale per colpa, ovvero a causa di una condotta negligente, imprudente o priva di perizia.
La colpa, dunque, può essere individuata nella mancata osservanza delle norme dettate in materia di circolazione stradale: ad esempio, colui il quale circola su una strada urbana ad una velocità superiore ai limiti previsti dalla legge, ovvero 50 km/h, e per questa ragione provoca un sinistro stradale.
La colpa è espressamente disciplinata dall’art. 43 del c.p. ed è un elemento psicologico del reato che determina un evento “non voluto” dal soggetto agente.
Fatte le debite premesse, occorre ora approfondire cosa si intenda per lesione personale.
La norma di riferimento in questo caso è l’art. 585 del codice penale, il quale definisce la lesione personale come un fatto dal quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.
Ciò significa che il legislatore non ha distinto tra “lesione” e “malattia”.
Anzi, fa discendere quest’ultima quale conseguenza della lesione stessa.
Per garantire una maggiore chiarezza del concetto di “malattia” si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 40428 del 2009, la quale ha affermato che dalla malattia deriva “una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.”
Con particolare riferimento alle lesioni colpose derivanti da sinistro stradale, l’art. 590 bis del codice penale stabilisce che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Ma non finisce qui, perché al secondo comma infatti viene stabilito un aggravamento della pena per chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente dell’articolo 186 – comma 2 – lettera C, e dell’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
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Tipologie di lesioni colpose
Quando si parla di lesioni è necessario quindi fare una distinzione tra lesioni lievi, gravi e gravissime.
Le lesioni stradali possono essere definite lievi quando, ai sensi dell’art. 582 c.p. il soggetto leso non può svolgere le normali attività di vita quotidiana per un periodo massimo di 40 giorni.
È bene precisare che nell’arco di tempo della malattia ricomprende anche il periodo di convalescenza.
Le lesioni stradali sono poi considerate gravi quando, ai sensi dell’art. 583 c.p., viene messa in pericolo la vita della persona offesa o se il periodo di inabilità al compimento degli atti di vita quotidiana è superiore ai 40 giorni; tuttavia il legislatore ha previsto che sono gravi anche le lesioni che determinano una limitazione dell’efficienza di un organo o di un senso, si pensi ad esempio alla perdita della vista a causa dell’incidente stradale o alla perdita di un arto.
Inoltre, specie negli ultimi anni, la giurisprudenza si indirizza verso uno sconvolgimento di una delle funzioni organiche fondamentali, tali da far presumere un incombente decesso del soggetto.
Infine, le lesioni stradali sono gravissime, sempre ai sensi dell’art. 583 c.p. secondo comma, quando la persona offesa contrae una malattia incurabile in maniera certa o probabile, oppure quando perde un senso o un arto.
L’arto si intende perso anche quando resta inutilizzabile a seguito di mutilazione.
La perdita dell’uso di un organo, la capacità di procreare, la perdita del linguaggio e l’incapacità a riacquisirla, nonché il conseguimento di una deformazione permanente al volto costituiscono altresì lesioni gravissime.
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Quali sono le sanzioni previste?

Con riferimento alle sanzioni previste per il reato di lesioni colpose derivanti da sinistro stradale, l’art. 590 bis c.c. ne prevede molteplici.
Tale norma può essere concettualmente scissa in due parti: una dedicata alle sanzioni, l’altra ad estendere le suddette lesioni a determinate categorie di soggetti.
Più precisamente, la norma prevede:
- La pena detentiva da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime, commesse in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
- Una sanzione detentiva dai tre ai cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime per il caso in cui il conducente del veicolo sia in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dei già citati articolo 186 comma 2 lettera c e dell’articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada);
- Una pena detentiva da un anno e sei mesi a tre anni in caso di lesioni gravi e da due a quattro anni in caso di lesioni gravissime per colui al quale, essendosi messo alla guida in stato di ebbrezza, è stato accertato un tasso alcolemico compreso tra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro.
Con riferimento alla seconda parte della norma in esame, invece, è prevista l’estensione di alcune delle sanzioni citate a certe categorie di soggetti che, a causa delle proprie mansioni, dovrebbero avere maggiore diligenza durante la circolazione stradale.
Si tratta di:
- Conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone di cui agli art. 85, 86 e 87 del Codice della strada;
- Autisti che esercitano attività di trasporto di cose di cui agli articoli 88, 89 e 90 del codice della strada;
- Conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati secondo l’articolo 186 bis codice della strada.
La pena di cui all’ultimo punto, viene estesa anche a:
- Coloro che conducono un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- Chi è alle guida di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- Conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Infine, occorre analizzare cosa accade nel caso in cui a causa di un sinistro stradale vengono lese una pluralità di persone.
In tal caso è possibile parlare di concorso formale di reato, espressamente disciplinato dall’art. 81 c.p. il quale dispone che è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi, con una sola azione od omissione, violi diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
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Lesioni colpose incidente stradale: aggravanti e attenuanti
Nel sesto e nel settimo comma dell’art. 590 bis c.p. sono previste le circostanze aggravanti ed attenuanti del reato in esame.
Le circostanze aggravanti, più precisamente disciplinate dal comma sei, sono le seguenti:
- Il veicolo con il quale si è verificato l’evento era di proprietà dell’autore del reato ma era sprovvisto di assicurazione obbligatoria;
- La persona che ha commesso il fatto non aveva la patente o la aveva sospesa o revocata;
Occorre precisare che la norma citata non precisa il quantum dell’aumento della pena, pertanto è necessario applicare la regola sull’aumento di pena in caso di circostanze aggravanti di cui all’art. 64 comma 1 del Codice Penale, ciò significa che la pena è aumentata fino ad un terzo di quella che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Con riferimento alle circostanze attenuanti, invece, esse sono previste dal comma 7 e si verificano nel caso in cui l’evento non sia stato cagionato solamente dall’azione dell’autore o dalla sua omissione colpevole.
Trattasi, in questo caso, di una circostanza ad effetto speciale di cui all’art. 63 c.p. che determina una riduzione della pena fino ad un terzo.
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Cosa succede alla propria patente?
Con riferimento alla patente di guida, l’articolo 222 del Codice della Strada prevede un vero e proprio automatismo tra il compimento del reato di lesioni gravi e gravissime nonché quello di omicidio stradale e la revoca della licenza di guida.
La revoca è prevista anche nel caso in cui non ricorrano le circostanze aggravanti della pena sopra esaminate.
Tuttavia, occorre precisare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il quarto periodo del secondo comma dell’art. 222.
Secondo i giudici della Consulta, la legge numero 41 del 2016 avrebbe tolto qualsiasi discrezionalità ai giudici, i quali non potrebbero adeguatamente valutare la sanzione accessoria della revoca della patente in relazione alla gravità del danno, all’analisi della condotta, all’intensità dell’elemento psicologico e al contributo di altre cause.
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Novità introdotte

Di seguito verranno analizzate le novità più rilevanti introdotte dalla legge n. 41 del 2016 con riferimento ai reati di omicidio stradale e lesioni personali.
In primis, è stata introdotta la competenza del Giudice di Pace con riferimento al reato di lesioni stradali, inoltre è stata prevista anche la procedibilità d’ufficio per il reato in esame.
Un’altra novità era la revoca automatica della patente, tuttavia come anticipato la Corte Costituzionale ha reso la revoca non automatica bensì valutabile dal giudice.
Infine, è stata introdotta una nuova ipotesi di circostanza aggravante, ovvero la fuga da parte del soggetto che ha cagionato ad altri lesioni gravi o gravissime ex art. 590 ter c.p.; in tal caso è prevista un aumento della pena prevista dall’art. 590 bis c.p. pari ad un terzo o due terzi.
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Domande frequenti:
- Un passeggero può essere risarcito per le lesioni causate da negligenza in un incidente stradale?
Al passeggero verrà sempre liquidato il risarcimento del danno, sia nel caso in cui la responsabilità del sinistro sia imputabile alla vettura sulla quale era a bordo sia nel caso in cui la responsabilità dell’incidente sia imputabile all’altro mezzo di trasporto. A ribadirlo è stata anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16477 del 2017 a cui si rinvia per un maggiore approfondimento. - Chi può presentare una richiesta di risarcimento per lesioni colpose in un incidente stradale?
Può chiedere il risarcimento del danno la persona danneggiata, ovvero chi ha subito un danno a causa del sinistro stradale. - Come si determina la colpa?
Per poter accertare la colpa è necessario verificare se il conducente del veicolo ha causato il sinistro per negligenza, imprudenza o imperizia, ad esempio violando le norme sulla circolazione stradale. - Quali tipi di risarcimento possono ottenere le persone ferite?
In caso di lesioni dovute al sinistro stradale, è possibile chiedere ed ottenere sia il risarcimento del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale.
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Come trovo un avvocato?

Se hai causato delle lesioni personali, gravi o gravissime, ad un soggetto a causa di un sinistro stradale è fondamentale che tu abbia al tuo fianco un avvocato penalista con una certa esperienza nel settore.
Solo in questo modo, infatti, potrai sapere come dovrai comportarti subito dopo aver commesso il sinistro e come fare per poterti tutelare nel miglior modo possibile.
Lo stesso vale anche per chi ha subito una lesione grave o gravissima a causa del sinistro stradale, solo rivolgendosi ad un avvocato penalista sarà possibile saper come fare per ottenere il risarcimento del danno.
Se per una qualsiasi circostanza sei alla ricerca di un avvocato penalista esperto, contattaci senza impegno e fissa una consulenza.
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Link esterni di approfondimento
- Articolo 186 Codice della Strada
- Articolo 186 Bis Codice della Strada
- Articolo 187 Codice della Strada
- Articolo 43 nel Codice Penale
- Articolo 63 nel Codice Penale
- Articolo 582 nel Codice Penale
- Articolo 583 nel Codice Penale
- Articolo 585 nel Codice Penale
- Articolo 590-bis nel Codice Penale
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