Eccesso di velocità: multe e sanzioni per il superamento dei limiti, aggravanti, ricorso e soglia di tolleranza
L’eccesso di velocità è uno dei comportamenti più sanzionati del Codice della Strada, in quanto costituisce una delle cause principali di incidenti stradali: secondo una statistica stilata dall’Aci-Istat nel 2019 infatti, il superamento dei limiti di velocità si colloca al secondo posto tra le infrazioni più sanzionate.
L’entità di una multa per eccesso di velocità sale con l’aumento della velocità rilevata e può essere associata ad altre sanzioni come il decurtamento dei punti dalla patente. Nel caso in cui la stessa violazione venisse commessa due volte nell’arco di un biennio la sanzione si aggrava, e più nello specifico la seconda multa prevede la sospensione della patente nei casi lievi e la revoca nei casi più gravi.
Un ulteriore aggravio della multa è previsto qualora l’infrazione venisse commessa nell’arco di tempo compreso tra le 22 e le 7, con un aumento di un terzo delle sanzioni rispetto a quelle previste per chi commette l’atto durante le ore diurne.
Il Codice della Strada prevede una soglia di tolleranza che consente al conducente di non incorrere nelle sanzioni, ed è proporzionale alla velocità: per velocità inferiori ai 100 km/h il limite di tolleranza è di 5 km/h, mentre per velocità superiori è pari al 5%.
È possibile fare ricorso davanti al giudice di pace per una multa per eccesso di velocità quando il verbale di compilazione non risulta corretto in tutte le sue parti o quando l’autovelox omologato dal Ministero dei Trasporti risulti non tarato o non sottoposto ai controlli periodici previsti.
- Indice articolo
- Cosa dice l’articolo 142 di riferimento
- Quali sono le differenti sanzioni di tipo penale, amministrativo ed accessorio ed i relativi importi
- Aggravanti e in cosa differiscono le sanzioni per i neopatentati
- Quando è possibile contestare una multa per eccesso di velocità e qual’è la soglia di tolleranza
- Quali sono i casi in cui può essere richiesto l’annullamento della multa
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Cosa dice l’articolo 142 di riferimento
L’articolo 142 del Codice della Strada sancisce che, per la sicurezza e la tutela della vita umana, il limite di velocità non può superare i 130 km/h sulle autostrade, i 110 km/h sulle strade extraurbane principali, i 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie, i 70 km/h sulle strade urbane e i 50 km/h nei centri abitati; il limite può eccezionalmente essere aumentato fino a 150 km/h sulle autostrade a tre corsie e con corsia di emergenza.
Lo stesso articolo del CDS stabilisce anche la velocità prevista in rapporto al tipo di veicolo; più precisamente, sancisce che i ciclomotori non possono superare i 45 km/h, i mezzi utilizzati per il trasporto di sostanze pericolose, quando carichi, devono viaggiare a 50 km/h fuori dai centri abitati e a 30 km/h al loro interno, i quadricicli devono mantenere una velocità di 80 km/h fuori dai centri urbani e le macchine agricole di 40 km/h se provviste di pneumatici, in caso contrario di 15 km/h.
L’articolo 142 stabilisce inoltre le sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità. È prevista infatti una sanzione amministrativa che va da 42€ a 172 € per chi supera il limite massimo di non oltre 10 km/h, da 173€ a 649€ per chi lo supera di oltre 10 km/h e da 543€ a 2.170€ se il limite viene superato di 40 km/h ma non oltre i 60 km/h.
Superati tali limiti subentra poi la sanzione accessoria che prevede la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.
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Quali sono le differenti sanzioni di tipo penale, amministrativo ed accessorio ed i relativi importi

Come si diceva, il Codice della Strada stabilisce i limiti di velocità in rapporto alla viabilità ed al tipo di veicolo.
Il mancato rispetto di tali limiti comporta delle sanzioni che possono essere di tipo amministrativo, accessorio e penale.
Sanzioni amministrative:
Regolate dall’articolo 142 del CDS, variano in rapporto ai limiti di velocità:
Da 42€ a 173€ per superamento del limite di meno di 10 km/h;
Da 173 € a 695€ per superamento del limite da 10 km/h a 40 km/h;
Da 544€ a 2174€ per superamento del limite da 40 km/h a 60 km/h;
Da 840€ a 3389€ per superamento oltre i 60 km/h;
Nelle ore notturne dalle 22 alle 7 la sanzione è maggiorata di ⅓
Sanzioni accessorie:
Regolate da vari articoli:
L’articolo 213 CDS prevede la confisca amministrativa del veicolo;
L’articolo 214 CDS prevede il fermo amministrativo;
L’articolo 216 CDS prevede il ritiro della targa, della patente o dei documenti di circolazione;
L’articolo 217 CDS prevede la sospensione della carta di circolazione;
L’articolo 218 CDS prevede la sospensione della patente;
L’articolo 219 CDS prevede la revoca della patente;
Altra sanzione è la decurtazione dei punti dalla patente di:
3 punti oltre i 10 km/h e meno di 40 km/h;
6 punti tra 40 km/h e 60 km/h;
10 punti oltre i 60 km/h con sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno
Sanzioni penali:
Regolate da vari articoli:
Articolo 186 CDS -guida in stato di ebbrezza, prevede:
Arresto fino a 6 mesi se il tasso alcolemico è tra 0.8 g/l e 1.5 g/l, arresto fino ad 1 anno più sanzioni amministrative e accessorie per tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l
La pena detentiva può essere sostituita con quella di lavoro di pubblica utilità;
Articolo 187 CDS – uso di sostanze stupefacenti, prevede:
Arresto da 6 mesi a 1 anno, oltre a pena pecuniaria e accessoria, con pena raddoppiata in caso di incidente;
Articolo 189 comma 1 CDS – omissione di soccorso, prevede l’ arresto da 3 a 6 mesi;
Articolo 337 CDS – resistenza a pubblico ufficiale;
Articoli 589 e 590 CDS – omicidio stradale e lesioni personali gravi
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Aggravanti e in cosa differiscono le sanzioni per i neopatentati

Le aggravanti per eccesso di velocità si applicano qualora l’infrazione venisse commessa durante le ore notturne, più precisamente dalle 22 alle 7, e corrispondono all’aumento di ⅓ della multa. Si ha il raddoppio delle sanzioni amministrative accessorie per il superamento dei limiti di velocità dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, di autobus e mezzi di trasporto a pieno carico.
Nel caso di recidiva dell’infrazione nell’arco di 2 anni si può andare incontro alla sospensione della patente da 8 a 18 mesi se il superamento dei limiti è compreso tra i 40 e i 60 km/h, o alla revoca se si superano i 60 km/h.
Nel caso di soggetti neopatentati, ovvero con patente da meno di 3 anni, la violazione dei limiti di velocità comporta, oltre ad una sanzione amministrativa, anche la decurtazione raddoppiata dei punti dalla patente: i neopatentati devono inoltre rispettare limiti di velocità differenti, che sono di 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
Il comma 2 dell’articolo 121 del CDS stabilisce che il neopatentato è tenuto a rispettare anche un limite di potenza massima dell’autovettura che non deve superare i 70 kw e 95 cavalli.
Le limitazioni alla guida ed alla velocità decorrono dal superamento dell’esame fino allo scadere del terzo anno di guida: il superamento dei limiti di velocità può comportare anche la sospensione della patente da 2 a 8 mesi.
Altra limitazione per il neopatentato riguarda il tasso alcolemico che deve essere pari a 0.
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Quando è possibile contestare una multa per eccesso di velocità e qual’è la soglia di tolleranza
La multa per eccesso di velocità può essere contestata in alcuni casi specifici ed è pertanto possibile fare ricorso entro 30 giorni se sul verbale non è indicata la data dell’ultima revisione dell’autovelox o se risulta essere superiore ai 365 giorni previsti per il controllo da parte degli enti preposti o dalle aziende produttrici.
La multa può essere considerata nulla se nella foto la targa non risulta leggibile ad occhio nudo o se sono presenti due veicoli con due targhe ben leggibili, per cui non è possibile stabilire quale dei due abbia superato il limite di velocità.
Altre cause di contestazione sono la mancata segnalazione della presenza di un autovelox, la non omologazione dello strumento elettronico ed una localizzazione dello stesso in una posizione nascosta da cartelli o vegetazione.
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Quali sono i casi in cui può essere richiesto l’annullamento della multa
La multa per eccesso di velocità può essere annullata qualora si dimostri uno stato di necessità. L’articolo 4 della legge 689/81 sancisce che “non risponde alle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima o in uno stato di necessità o di legittima difesa”.
Esistono pertanto requisiti indispensabili per poter chiedere l’annullamento per stato di necessità. Si tratta di salvare sé stessi o altre persone dal pericolo di un grave danno; il pericolo deve essere attuale e deve riferirsi a persone e non al patrimonio. È considerato pericolo imminente il trasporto di un ferito, il bisogno di correre a casa di una persona che sta male o in ospedale perché c’è un familiare in fin di vita.
In ogni caso per ottenere l’annullamento della multa la situazione di grave necessità deve essere comprovata da certificati medici o dalla testimonianza di una o più persone presenti al momento del fatto.
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