Cosa prevede la legge per circolare in Italia con patenti di guida non italiane
La patente di guida è il documento che abilita un conducente alla guida di una tipologia di mezzi di trasporto.
La sua validità, però, è limitata al Paese nel quale è stata emessa, salvo particolari accordi e convenzioni.
Cosa accade, quindi, quando si è in possesso di una patente estera e si vuole guidare sulle strade del territorio italiano?
Scopriamo come funziona la normativa vigente in tutti i casi in cui ci si può trovare e quando è necessario ricorrere alla conversione della patente estera per guidare in Italia.
- Indice articolo
- Quando è necessario un permesso di guida internazionale e quando invece è sufficiente la patente del proprio paese di residenza
- Documenti necessari per guidare all’estero
- Cos’è la patente internazionale
- Le varie casistiche: italiani in paesi UE, in paesi extra-UE, stranieri comunitari in Italia ed extracomunitari in Italia
- Quando una patente è convertibile e quando no
- Articolo 135 del CDS, cosa dice e cosa regolamenta
- Sanzioni previste dall’articolo 135
- Link esterni di approfondimento
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Quando è necessario un permesso di guida internazionale e quando invece è sufficiente la patente del proprio paese di residenza
I cittadini stranieri possono circolare con la loro patente di guida sul territorio italiano secondo quanto stabilito dalle Convenzioni Internazionali; questo significa che tutto dipende dagli accordi tra i singoli Paesi.
La cosa non interessa gli Stati appartenenti all’Unione Europea in quanto su tutto il territorio Europeo i cittadini possono circolare liberamente con la propria patente rilasciata dallo Stato di residenza.
Il permesso internazionale di guida, noto anche come Patente Internazionale, è quel documento che consente di circolare in tutti quei Paesi dove non viene riconosciuta la propria patente di guida rilasciata regolarmente dal Paese di residenza.
In Italia possono quindi circolare tutti i possessori di patenti regolarmente conseguite nei 28 Paesi membri dell’Unione Europea, ma anche coloro che hanno una patente ottenuta in Algeria o in Turchia.
Diversamente le patenti di guida rilasciate nella Federazione Russa e in tutti gli altri Paesi extra-europei che non sono riconosciute nel nostro Paese, necessitano di un permesso di guida internazionale o della conversione della patente estera.
Il permesso internazionale di guida non è una sorta di patente speciale, ma una conversione ufficiale della propria patente di guida nazionale tale da consentire la libera circolazione nel Paese di destinazione per un periodo limitato di tempo.
La conversione della patente estera si rivela necessaria, invece, per gli stranieri residenti stabilmente in Italia o che hanno ottenuto la residenza, che possono circolare con la loro patente di guida per 1 anno o 2 anni se provengono da un Paese dell’Unione Europea o uno dello Spazio Economico Europeo, ma trascorso questo tempo il cittadino ha il dovere di convertire la patente pena l’incorrere nelle pesanti sanzioni previste per questo illecito: l’esame di guida non sarà da sostenere.
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Documenti necessari per guidare all’estero

Per circolare in territorio straniero la patente di guida non è sufficiente ma costituisce solo uno dei documenti di cui essere in possesso.
Oltre al permesso internazionale di guida è necessario considerare la delega a condurre, la carta verde e il Carnet de Passages en Douane.
La delega a condurre è un documento che consente di tutelarsi quando si guida all’estero un veicolo di cui non si è proprietari; di per sé è un documento facoltativo ma che assicura il conducente dalle eventuali contestazioni;
La carta verde, invece, fa riferimento al certificato di assicurazione internazionale che permette a un veicolo di entrare in un Paese diverso da quello in cui è immatricolato e di circolarvi. Questo perché la carta verde è il documento che attesta che su quel veicolo è presente e in regola l’obbligo assicurativo RCA (Responsabilità Civile Auto);
Il Carnet de Passages en Douane è un documento doganale internazionale, obbligatorio in alcuni Paesi, che consente l’importazione doganale provvisoria in franchigia di veicoli privati e commerciali. In Italia è rilasciato dall’ACI (Automobile Club d’Italia).
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Cos’è la patente internazionale
La patente internazionale è la conversione ufficiale di una patente di guida già esistente, e ne esistono due modelli: quello della Convenzione di Ginevra del 1949 e quello della Convenzione di Vienna del 1968.
Il primo modello ha validità di un anno ed è riconosciuto in Argentina, Australia, Cambogia, Perù, Marocco, Canada, Cuba, Egitto, India, Giordania, Nuova Zelanda, Singapore, USA, Sud Africa, Sri Lanka, Thailandia, Turchia e Venezuela.
Il modello Vienna invece è riconosciuto in Argentina, Cile, Bahamas, Bielorussia, Brasile, Ecuador, Filippine, Indonesia, Messico, Iran, Mongolia, Sud Africa, Thailandia, Uruguay e Venezuela, tuttavia in alcuni Paesi sono validi entrambi i modelli.
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Le varie casistiche: italiani in paesi UE, in paesi extra-UE, stranieri comunitari in Italia ed extracomunitari in Italia
Alla luce di quanto detto facciamo un riepilogo di tutte le situazioni in cui un conducente provvisto di patente si possa trovare:
I cittadini italiani possono circolare liberamente nei 28 Paesi dell’Unione Europea con la propria patente di guida così come i cittadini stranieri comunitari in possesso di una patente di guida rilasciata in un Paese dell’Unione Europea.
I possessori di una patente italiana che si devono recare in un Paese non appartenente all’Unione Europea, così come gli extracomunitari che vogliono circolare in Italia, devono richiedere la patente internazionale per poter circolare liberamente.
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Quando una patente è convertibile e quando no

La conversione della patente di guida non è possibile in tutti i Paesi del mondo in quanto non sempre esistono delle convenzioni bilateralmente sottoscritte che prevedono questo riconoscimento.
Per quel che riguarda il nostro Paese, la patente di guida estera è convertibile senza che il titolare debba sostenere un nuovo esame di guida se quella patente è stata conseguita prima di ottenere la residenza in Italia.
La patente è convertibile senza dover sostenere l’esame anche se il titolare della patente di guida è residente nel nostro Paese da meno di 4 anni; per chi invece è residente da più di 4 anni sarà necessario svolgere un apposito esame di conversione.
Attualmente è possibile la conversione delle patenti di guida dei cittadini di Albania, Algeria, Argentina, Brasile, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia e Ucraina.
Inoltre, la conversione è possibile per il personale consolare e diplomatico del Canada, diplomatici e familiari del Cile,
personale consolare e diplomatico e familiari degli Stati Uniti e i cittadini in missione governativa con i relativi familiari dello Zambia.
Va precisato che non è prevista la conversione per le patenti estere che sono state ottenute per conversione da un’altra patente estera che non è convertibile in Italia.
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Articolo 135 del CDS, cosa dice e cosa regolamenta
Il Codice della Strada, precisamente all’articolo 135, disciplina la Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
Al comma 1 prevede la casistica fin qui descritta per cui, partendo dalle convenzioni internazionali, è consentita la guida sul territorio nazionale a tutti coloro che hanno una patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’UE a condizione che non siano residenti in Italia e oltre alla patente in corso di validità del proprio Paese di provenienza abbiano il permesso internazionale in lingua italiana della patente di guida, anch’esso ovviamente in corso di validità.
L’articolo 135 disciplina anche l’obbligo di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale oltre che della patente di guida, per i conducenti alla guida di veicoli speciali.
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Sanzioni previste dall’articolo 135
Coloro che conducono un veicolo su territorio Italiano con patente non comunitaria e che commettono una violazione del Codice della Strada per cui è prevista la sospensione della patente, incorrono nel ritiro del documento di circolazione per i 5 giorni successivi.
Nei 15 giorni successivi il prefetto del luogo dove è avvenuta la violazione emette un provvedimento di inibizione alla guida su tutto il territorio nazionale per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione della patente prevista per la violazione commessa.
Trascorso questo termine può essere richiesta la restituzione della patente.
Nel caso in cui la violazione del Codice della Strada determinasse la revoca della patente, il documento di guida viene ritirato per i 5 giorni successivi. Quindi il prefetto emette il provvedimento di inibizione alla guida per un periodo di tempo di 2 o 3 anni.
Coloro i quali circolano in Italia senza i documenti previsti dal Codice della Strada sono soggetti ad una multa che va dai 408€ ai 1.634€.
La stessa pena è prevista per coloro che guidano senza il certificato di abilitazione professionale.
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