Guida alla differenza tra fuga e omissione e le conseguenze per chi causa un incidente
Gli incidenti in auto sono, purtroppo, un’eventualità molto comune.
Complici l’alto numero di vetture, le condizioni delle strade, la disattenzione e le colpe dei guidatori, molto spesso ci si trova coinvolti in un incidente o si ha la responsabilità di averlo commesso.
L’articolo 189 del Codice della Strada disciplina proprio queste situazioni: questo articolo, denominato “Comportamenti in caso di incidente”, si occupa di disciplinare il comportamento che l’utente della strada deve assumere in caso di incidente.
- Indice articolo
- Cosa dicono l’articolo 593 del Codice Penale e l’articolo 189 del Codice della Strada
- Conseguenze alla fuga dopo essere stati coinvolti in un incidente
- Sanzioni previste dall’articolo 189 CDS
- Quali sono le pene per omissione di soccorso
- Quali sono le aggravanti possibili
- Casistica della tenuità del fatto (Cass. 27241/20)
- Link esterni di approfondimento
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Cosa dicono l’articolo 593 del Codice Penale e l’articolo 189 del Codice della Strada
L’articolo 189 del Codice della Strada stabilisce al comma 1 che l’utente della strada il cui comportamento fosse collegabile all’incidente, ha l’obbligo “di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni alla persona”.
Da questo obbligo deriva la questione dell’omissione di soccorso, oggetto spesso di polemiche nei casi più gravi che salgono agli onori della cronaca: per poter inquadrare correttamente la questione è opportuno fare delle distinzioni di natura giuridica, parlando quindi di reati commissivi e reati omissivi e di reati omissivi propri e impropri, ma andiamo con ordine.
Elemento costitutivo di un reato è la condotta avuta dalla persona imputata di quel crimine, cioè il comportamento che quel soggetto pone in essere e che causa il reato in oggetto.
Si parla di condotta omissiva, e quindi di reato omissivo, quando il soggetto assume un comportamento passivo non compiendo un’azione che avrebbe potuto compiere, al contrario la condotta commissiva è quella nella quale il soggetto assume un comportamento attivo per la quale egli compie un’azione volontaria tesa a commettere l’azione oggetto del reato.
Tra i reati omissivi, come anticipato, si distinguono quelli propri da quelli impropri: nel primo caso il soggetto sul quale ricade un obbligo di un’azione non interviene, mentre nel secondo caso si fa riferimento alla responsabilità di non aver evitato un evento che si sarebbe potuto evitare e che è stato esso responsabile di un dolo.
Il Codice Penale, infatti, sentenzia che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (Articolo 40).
L’articolo 593 del Codice Penale recita che “chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro”.
Questo articolo, come stabilito dalla sentenza n. 11148 del 17 novembre 1988 della Corte di Cassazione Sezione penale Sezione VI, è ascrivibile anche al reato di omissione di soccorso a carico del conducente di un autoveicoli che è coinvolto in un sinistro, a prescindere dalla presenza e dalla possibilità di intervenire di terzi.
Il comma 2 dell’articolo 189 del Codice della Strada, inoltre, precisa che le persone coinvolte in un sinistro “devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità”.
Quando si parla di omissione di soccorso è importante distinguere tra fuga e omissione di soccorso vera e propria. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 14648 del 20 aprile 2021), infatti, precisa che per poter considerare la fuga come reato è sufficiente che si verifichi un incidente che sia riconducibile al comportamento dell’utente della strada atto a produrre un evento lesivo, a prescindere che quest ultimo si verifichi o meno.
Il reato di omissione di soccorso, invece, si verifica laddove l’utente della strada coinvolto nel sinistro neghi l’assistenza alle persone coinvolte nella consapevolezza di aver causato loro delle lesioni.
Allontanarsi da un incidente o farlo nella consapevolezza che vi sono feriti è diverso per Legge, e ciascuna condotta costituisce un reato diverso con differenti pene.
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Conseguenze alla fuga dopo essere stati coinvolti in un incidente

La fuga e l’omissione di soccorso producono conseguenze penali e amministrative.
Le prime prevedono il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e obbligo di dimora e gli arresti domiciliari.
Le conseguenze amministrative invece prevedono il pagamento di una somma che va da 302€ a 1208€ laddove l’incidente abbia provocato danni solamente alle cose. Inoltre è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni per il reato di fuga e da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per quello di omissione di soccorso.
Le sanzioni amministrative, che vanno da 421€ a 1.691€, si riferiscono anche all’omissione di soccorso rivolta agli animali d’affezione coinvolti nel sinistro e che hanno subito un danno, siano essi da reddito o protetti.
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Sanzioni previste dall’articolo 189 CDS

Oltre a quanto detto l’articolo 189 del Codice della Strada l’utente della strada che non rispetta l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza va incontro alla reclusione da 1 anno a 3 anni nel caso di danno alle persone.
Non è invece soggetto all’arresto il conducente che si fermi e, laddove necessario, presti assistenza alle persone che hanno subito una lesione.
È esente dalle sanzioni legate alla reclusione il conducente responsabile dell’incidente che entro le 24 ore successive al fatto si mette a disposizione delle forze di polizia giudiziaria.
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Quali sono le pene per omissione di soccorso
Per il reato di omissione di soccorso il Codice della Strada prevede la reclusione da 1 anno a 3 anni e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo di tempo non inferiore a 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni.
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Quali sono le aggravanti possibili
Vi è un aumento della pena da un terzo a due terzi in caso di omicidio stradale o lesioni personali stradali così come all’utente della strada che commette reato di fuga.
La pena viene inoltre aumentata nel caso di guida di un veicolo con patente sospesa o revocata e privo di assicurazione.
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Casistica della tenuità del fatto (Cass. 27241/20)
Vi è una circostanza, come precisato dalla Sentenza 27241/20 della Cassazione, in cui il reato di omissione di soccorso non è punibile per tenuità del fatto.
Questo si configura nel caso dell’estrema lievità del danno arrecato alla persona coinvolta nell’incidente o nel caso in cui ci fossero sul luogo dell’incidente più persone coinvolte a prestare soccorso.
Inoltre anche nel caso in cui il conducente del veicolo responsabile del sinistro si fosse fermato ma poi allontanato dopo essersi accertato dell’assenza di evidenti lesioni risulta una condizione di tenuità del fatto.
Secondo la Cassazione, quindi, il reato c’è ma non risulta punibile proprio per le circostanze suddette.
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